Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 23

In vigore dal 21 lug 1973
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si tengono, di regola, una volta al mese, nella sede dell'istituto o anche altrove.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-23

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