Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 23
23 / 41In vigore dal 21 lug 1973
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si tengono, di regola, una volta al mese, nella sede dell'istituto o anche altrove.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-23