Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 12
In vigore dal 21 lug 1973
Il fondo di dotazione ed i fondi di riserva della sezione, di cui agli del presente statuto, come pure le ipoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni di essa, sono vincolati con privilegio a garanzia delle operazioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-12