Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 8
In vigore dal 21 lug 1973
La sezione ha un fondo di dotazione di lire duemila milioni costituito dall'istituto italiano di credito fondiario. Tale fondo, su decisione dell'assemblea degli azionisti e previo benestare dell'organo di vigilanza, potrà essere aumentato fino ad un importo pari alla metà del capitale sociale dell'istituto medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-8