Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo III

Art. 6

In vigore dal 21 lug 1973
La creazione e la emissione, delle cartelle fondiarie avvengono secondo le norme fissate dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-6

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