Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 10
In vigore dal 21 lug 1973
Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze dell'istituto italiano di credito fondiario.
La sezione rimborserà all'istituto le spese relative al personale, nonché le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-10