Art. 10
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 10

10 / 41
In vigore dal 21 lug 1973
Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze dell'istituto italiano di credito fondiario. La sezione rimborserà all'istituto le spese relative al personale, nonché le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-10