Art. 8
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 8

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In vigore dal 21 lug 1973
La sezione ha un fondo di dotazione di lire duemila milioni costituito dall'istituto italiano di credito fondiario. Tale fondo, su decisione dell'assemblea degli azionisti e previo benestare dell'organo di vigilanza, potrà essere aumentato fino ad un importo pari alla metà del capitale sociale dell'istituto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-8