Art. 21
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 21

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In vigore dal 21 lug 1973
Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di lire 200 mila nominali. La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-21