Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 21
21 / 41In vigore dal 21 lug 1973
Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di lire 200 mila nominali.
La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-21