Art. 37
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo XI

Art. 37

37 / 41
In vigore dal 21 lug 1973
Gli utili netti di ciascun esercizio dell'istituto italiano di credito fondiario sono ripartiti nel modo seguente: a) viene prelevata una somma non minore del 5% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato; b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato; c) la parte residua, per una metà, viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-37