Art. 8

In vigore dal 15 apr 1973
Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti ordinari occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso di studi superiori con una media di almeno 7/10 in profitto, se trattasi di aspirante frequentante la scuola elementare, e di almeno 6,50 decimi in profitto, se trattasi di aspirante frequentante la scuola media o corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Il voto di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative non sono computati ai fini della media. Per gli aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media. Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti riservati occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso superiore di studi. Sono esclusi dai concorsi ordinari e riservati gli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile risulti superiore a quello fissato dal bando di concorso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-8

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