Art. 5
In vigore dal 15 apr 1973
I posti gratuiti e semigratuiti di studio di cui all', sono conferiti mediante concorso per titoli.
I candidati che siano già convittori o semiconvittori negli Istituti indicati nell' sono dispensati dal requisito dell'età ivi prescritta.
Sono messi a concorso i posti gratuiti e semigratuiti che, per ciascun anno, sono istituiti a norma e con le modalità indicate nell' e quelli, che si renderanno vacanti alla data del 30 settembre di ciascun anno, per completamento degli studi intrapresi dai beneficiari o per rinuncia da parte degli interessati.
Il Ministro per la pubblica istruzione, nel mese di aprile di ciascun anno, in relazione ai posti resisi disponibili a norma del precedente comma, bandisce, con propri decreti, un concorso per il conferimento di posti gratuiti ordinari maschili, uno per posti gratuiti ordinari femminili, uno per posti semigratuiti ordinari maschili, uno per posti semigratuiti ordinari femminili e uno per posti riservati maschili e femminili.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.
Nei bandi di concorso sono indicati i posti che possono essere conferiti agli aspiranti che frequentino le scuole elementari o la scuola media e quelli che possono essere conferiti agli aspiranti che hanno completato gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-5