Art. 1

In vigore dal 15 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; Veduto il regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009; Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392; Veduto il regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312; Veduto il regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1437; Veduto il regio decreto 30 aprile 1931, n. 854; Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con legge 1 dicembre 1971, n. 1081; Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559; Veduto il regio decreto 31 marzo 1927, n. 622; Veduto il regio decreto 27 maggio 1929, n. 1248; Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549; Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942; Riconosciuta la necessità di emanare norme modificative ed interpretative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, negli istituti pubblici di educazione femminile e in altri collegi e convitti; Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . I posti gratuiti e semigratuiti di studio a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la frequenza di scuole elementari e di scuole secondarie di primo e secondo grado - ivi comprese le scuole di istruzione artistica - sono così distinti: 1. - Posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferirsi presso i convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile rispettivamente ad alunni maschi e femmine, capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso; 2. - Posti gratuiti riservati, da conferirsi presso i sottoelencati istituti ad alunni di ambo i sessi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati, appartengano a speciali categorie di cittadini: a) presso i convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, centotrenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia; b) presso il convitto "F. Filzi" di Gorizia, ottanta posti; presso il convitto "N. Sauro" di Trieste, cinquanta posti, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia; c) presso il convitto "D. Alighieri" di Gorizia, ottanta posti riservati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia; d) presso il convitto "5. Pellico" di Ala, trenta posti riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige; e) presso il conservatorio o S. Elisabetta" di Barga, venti posti, riservati ad alunne del comune di Barga e quindi a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana; f) presso il conservatorio "Divina Provvidenza" di Roma, nove posti riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato; g) presso il convitto "Marcella e Oscar Sinigaglia" di Roma, venticinque posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate; h) presso i convitti nazionali di Assisi e di Anagni, trenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi orfani di maestri elementari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-1

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