Art. 10
In vigore dal 15 apr 1973
Le commissioni formano uniche graduatorie dei vincitori della categoria dei posti messi a concorso ed in numero non superiore a quello dei posti stessi.
Dopo la graduatoria dei vincitori, le commissioni compilano la graduatoria dei concorrenti idonei.
Il candidato che possegga i titoli per esservi ammesso può essere compreso, come vincitore, in più di una categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-10