Art. 13
In vigore dal 15 apr 1973
La destinazione dei vincitori negli istituti nei quali si trovano i posti messi a concorso è fatta, per le singole categorie dei posti, dal Ministero della pubblica istruzione.
Decade da ogni diritto il vincitore o la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinata o che lasci trascorrere il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.
Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore e alla vincitrice che hanno accettato il beneficio stesso ma che, per motivi di salute o per motivi di famiglia, da accertarsi caso per caso, non siano in condizioni di prendere effettivo possesso del posto.
Durante il periodo di assenza dei beneficiari la retta.
Non viene corrisposta all'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-13