Art. 11

In vigore dal 15 apr 1973
Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo, le commissioni tengono conto, in primo luogo, del merito scolastico del concorrente, delle condizioni economiche della famiglia, del numero dei componenti il nucleo familiare e della località di residenza. A parità di condizione, si da la preferenza: a) agli orfani di entrambi i genitori e categorie assimilate; b) agli orfani di un solo genitore e categorie assimilate; c) ai figli di genitori inabili al lavoro per età o per malferma salute o per cause di lavoro o di servizio. Si osservano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di preferenze, a parità di merito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-11

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