Art. 16
In vigore dal 15 apr 1973
Il beneficiario di posto gratuito e semigratuito che, per motivi di salute, da accertarsi dal medico dell'istituto, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di due anni.
Il beneficiario del posto gratuito e semigratuito che.
per motivi di famiglia, da accertarsi, caso per caso, a cura del Ministero della pubblica istruzione, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di un anno.
Durante il periodo di assenza del beneficiario dall'istituto, per i motivi indicati nei precedenti comma, il pagamento della retta viene sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-16