Art. 21

In vigore dal 15 apr 1973
Le disposizioni contenute nell' non si applicano ai beneficiari di posto gratuito conferito a seguito di concorsi espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Ai beneficiari di cui al precedente comma sarà mantenuto il godimento del posto gratuito fino al termine degli studi secondari di secondo grado. Ai beneficiari di posto gratuito di cui al precedente comma e ai beneficiari di posto semigratuito si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto che non siano incompatibili con la natura del beneficio già concesso. La retta verrà corrisposta nella misura e con le modalità indicate nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-21

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