Art. 19
In vigore dal 15 apr 1973
I posti gratuiti e semigratuiti che si renderanno, Comunque, vacanti dopo la pubblicazione del bando di concorso e quelli che non siano stati coperti per mancanza di vincitori o di idonei, possono essere conferiti, per un solo anno, dal Ministro per la pubblica istruzione ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiate condizioni economiche.
Possono, altresì, essere conferiti, per la durata e con le modalità indicate nel precedente comma, i posti che si rendono disponibili a seguito della sospensione del beneficio prevista dal primo e secondo comma dell' e dal primo comma dell', semprechè la disponibilità si verifichi entro il 15 ottobre e per la durata dell'intero anno scolastico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-19