Art. 18
In vigore dal 15 apr 1973
Nei casi previsti dal primo e secondo comma del precedente articolo, il beneficio è prorogato del numero degli anni necessari per consentire al beneficiario di completare gli studi intrapresi e per i quali ha titolo al beneficio.
Salvo quanto è disposto dal secondo comma dell', il Ministro per la pubblica istruzione può, in via eccezionale, consentire che il beneficio sia mantenuto, per la durata di un solo anno, all'alunno che, al termine degli studi di istruzione secondaria, non abbia conseguito, per motivi di salute, il titolo di studio finale.
Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente comma gli alunni che siano incorsi nei provvedimenti di sospensione dal beneficio previsto dal primo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-18