Art. 22
In vigore dal 15 apr 1973
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 13. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-22