Art. 22

In vigore dal 15 apr 1973
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 13. - VALENTINI
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