Art. 20

In vigore dal 15 apr 1973
Il beneficio del posto gratuito e semigratuito non può, in nessun caso, essere mutato in sussidio o in altra forma assistenziale. Può essere trasferito, con provvedimento ministeriale, anche durante il corso dell'anno scolastico in altro convitto o istituto d'educazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-20

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