Art. 15
In vigore dal 15 apr 1973
Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi può accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario, su proposta del capo di istituto interessato, con provvedimento motivato da comunicarsi anche alla competente direzione provinciale del Tesoro. Per il periodo in cui il beneficiario è esonerato dal pernottamento in convitto, la direzione provinciale del Tesoro provvede alla riduzione della retta portandola alla misura prevista per i semiconvittori.
Nei giorni festivi e durante più vacanze consecutive, il capo di istituto può accordare agli alunni beneficiari di posto gratuito di recarsi presso le loro famiglie.
Il beneficiario di posto semigratuito rimane in convitto per il periodo dell'anno scolastico, prende parte alla vita convittuale e non pernotta in convitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-15