Art. 12

In vigore dal 15 apr 1973
Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e rese esecutive mediante pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-12

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