Art. 9
In vigore dal 15 apr 1973
I concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti sono giudicati da commissioni, nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, composte di un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede, di un preside o professore degli istituti di istruzione secondaria e di un funzionario dei convitti nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-9