Art. 4

In vigore dal 15 apr 1973
Sono a carico della retta per il mantenimento del posto gratuito, le spese generali, quelle per il vitto e l'alloggio, per le malattie, delle quali la cura sia possibile nell'infermeria del convitto, per l'uso dei mobili e delle masserizie, la spesa per il bucato e per la rammendatura alla biancheria personale e al vestiario, per il barbiere, per i bagni e quelle per i divertimenti goduti in comune. Sono inoltre a carico della retta per posto gratuito, le spese di vestiario, per calzature e per la biancheria, le spese per la pulizia ed igiene personale e per l'acquisto di libri scolastici ed oggetti di cancelleria. Sono a carico della semiretta per il mantenimento del posto semigratuito, le spese generali, quelle per il vitto, limitatamente al pranzo e alla merenda pomeridiana, e le spese per l'acquisto dei libri scolastici ed oggetti di cancelleria. Il pagamento della retta e della semiretta è disposto, sulla base di dichiarazioni del capo di istituto, attestante che l'alunno ha titolo per la continuità del beneficio, dalle direzioni provinciali del Tesoro, rispettivamente, in quattro rate trimestrali anticipate, da effettuarsi il 1 ottobre, il 1 gennaio, il 1 aprile e il 1 luglio, per i posti gratuiti e in tre rate trimestrali, da effettuarsi il 1 ottobre, il 1 gennaio e il 1 aprile, per i posti semigratuiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-4

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