Art. 2

In vigore dal 15 apr 1973
Fermo restando il contingente di posti gratuiti riservati agli appartenenti a speciali categorie di cittadini, per il mantenimento dei quali sono previsti, in virtù di speciali disposizioni di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i necessari stanziamenti, il numero dei posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferire presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile, è determinato, ciascun anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di un rapporto tra gli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio, e l'importo delle rette e semirette che si prevede di dovere applicare nell'esercizio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-2

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