Art. 3
In vigore dal 15 apr 1973
L'importo complessivo delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni beneficiari di posto gratuito e semigratuito è calcolato sulla base degli elementi che costituiscono gli oneri per il mantenimento dell'alunno stesso e che sono indicati nell'.
L'importo della retta e della semiretta, che viene corrisposto in misura uguale a tutti gli istituti che accolgono alunni e alunne beneficiari di posto gratuito e semigratuito, è graduato secondo il tipo di scuola frequentata.
Il Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto della media dei costi che concorrono alla definizione del posto gratuito e del posto semigratuito, fissa, ogni anno, la misura della retta e della semiretta da corrispondere per il mantenimento degli alunni della scuola elementare e media e quelle da corrispondere per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-3