Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 apr 1973
L'importo complessivo delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni beneficiari di posto gratuito e semigratuito è calcolato sulla base degli elementi che costituiscono gli oneri per il mantenimento dell'alunno stesso e che sono indicati nell'. L'importo della retta e della semiretta, che viene corrisposto in misura uguale a tutti gli istituti che accolgono alunni e alunne beneficiari di posto gratuito e semigratuito, è graduato secondo il tipo di scuola frequentata. Il Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto della media dei costi che concorrono alla definizione del posto gratuito e del posto semigratuito, fissa, ogni anno, la misura della retta e della semiretta da corrispondere per il mantenimento degli alunni della scuola elementare e media e quelle da corrispondere per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-3