Art. 19

Art. 19

19 / 22
In vigore dal 15 apr 1973
I posti gratuiti e semigratuiti che si renderanno, Comunque, vacanti dopo la pubblicazione del bando di concorso e quelli che non siano stati coperti per mancanza di vincitori o di idonei, possono essere conferiti, per un solo anno, dal Ministro per la pubblica istruzione ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiate condizioni economiche. Possono, altresì, essere conferiti, per la durata e con le modalità indicate nel precedente comma, i posti che si rendono disponibili a seguito della sospensione del beneficio prevista dal primo e secondo comma dell' e dal primo comma dell', semprechè la disponibilità si verifichi entro il 15 ottobre e per la durata dell'intero anno scolastico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1119#art-19