Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo III
Art. 19
Timbro del perito agrario
In vigore dal 20 dic 1972
Il consiglio del collegio fornisce al perito agrario iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonché il nome del perito agrario e il numero della sua iscrizione all'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-19