Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo III
Art. 17
Trasferimenti
In vigore dal 20 dic 1972
L'iscritto in un albo o in un elenco speciale che cambi la propria residenza è tenuto a chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale del collegio della nuova residenza.
Alla domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di provenienza.
In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato corrisponde la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale viene iscritto e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.
Il consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-17