Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo IV
Art. 21
Invito a comparire - Difese
In vigore dal 20 dic 1972
L'invito a comparire, contenente l'indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, è comunicato all'interessato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.
L'interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al consiglio memorie scritte o documenti, entro il termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può essere prorogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-21