Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo V
Art. 23
Trasmissione del ricorso
In vigore dal 20 dic 1972
Il consiglio, decorsi i termini di cui all'articolo precedente, trasmette, nei cinque giorni successivi, al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.
Il consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-23