Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo V

Art. 24

Trattazione del ricorso

In vigore dal 20 dic 1972
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione. Il presidente del consiglio del collegio nazionale, prima della nomina del relatore - salva comunque la facoltà concessa al consiglio medesimo dal terzo comma dell'art. 58 della legge - può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-24

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