Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo V
Art. 22
Comunicazione e deposito del ricorso
In vigore dal 20 dic 1972
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente è il professionista, all'originale del ricorso sono allegate due copie in carta libera.
Il segretario del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Durante detto periodo il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione dei motivi aggiunti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-22