Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo II
Art. 14
Riunioni del consiglio del collegio nazionale
In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.
Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-14