Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo II

Art. 14

Riunioni del consiglio del collegio nazionale

In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri. Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo