Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 10

Riunione del consiglio per la elezione delle cariche

In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente del consiglio uscente o il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all', secondo, terzo e quarto comma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-10

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