Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 6

Scrutinio

In vigore dal 20 dic 1972
Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In Caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni, dal presidente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio del collegio nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-6

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