Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 5

Chiusura della votazione

In vigore dal 20 dic 1972
Nel giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le otto ore di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle annotazioni apposte nell'elenco degli elettori e delle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea. Quando l'assemblea non risulta valida, il presidente del seggio non procede, allo scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato. Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente deve darne comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il quale può provvedere alla nomina di un commissario straordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo