Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo I
Art. 2
Elezioni del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente del consiglio se il numero degli iscritti nell'albo ovvero esigenze locali lo richiedano, può disporre che la riunione dell'assemblea per le operazioni elettorali prosegua per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione anche del giorno e dell'ora di chiusura dell'assemblea, è spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e giustizia.
La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della riunione in prima convocazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-2