Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo I
Art. 1
Riunioni dell'assemblea degli iscritti
In vigore dal 20 dic 1972
Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434 "Ordinamento della professione di perito agrario"
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Riunioni dell'assemblea degli iscritti
L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da trattare. L'avviso è spedito con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, ed è affisso nella sede del collegio fino al giorno dell'assemblea.
La convocazione, se il numero degli iscritti è superiore a trecento, può essere fatta mediante pubblicazione dell'avviso in un giornale locale una prima volta almeno quindici giorni ed una seconda volta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Presidente e segretario dell'assemblea sono, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio o sono nominati dalla stessa, quando è stata constatata la sua validità e ne fa richiesta la maggioranza dei presenti.
L'assemblea delibera per appello nominale o su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto.
Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-1