Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 3

Seggio elettorale

In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età. Il segretario del consiglio del collegio esercita le funzioni di segretario del seggio. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti rispettivamente dal più anziano degli scrutatori e da altro componente il consiglio del collegio designato dal presidente. Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-3

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