Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo I

Art. 4

Votazione

In vigore dal 20 dic 1972
Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale ogni votante ha diritto di indicare un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio del collegio, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega. È ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non più tardi del giorno precedente le elezioni, la riconsegna al segretario del consiglio, piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di ricezione, il timbro del collegio e la propria firma. L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione, farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione. Il presidente del seggio, il giorno della votazione, prende in consegna dal presidente dell'assemblea o dal segretario del consiglio le lettere da essi ricevute e, verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che depone senza spiegarla nell'urna. I nomi dei votanti per lettera sono annotati nell'elenco degli elettori. Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco degli elettori. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-4

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