Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo I
Art. 9
Riunioni del consiglio
In vigore dal 20 dic 1972
Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-9