Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo II
Art. 12
Incompatibilità
In vigore dal 20 dic 1972
Il membro del consiglio di un collegio che viene eletto membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-12