Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo III
Art. 15
Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale - Comunicazioni
In vigore dal 20 dic 1972
Il consiglio del collegio provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, ne cura, almeno ogni due anni, la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio del collegio nazionale, al presidente e al procuratore generale della corte di appello, ai presidenti dei tribunali, ai procuratori della Repubblica e ai pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio.
Copia dell'albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi e alle camere di commercio, industria e agricoltura del distretto della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-15