Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434›Titolo II
Art. 14
14 / 30Riunioni del consiglio del collegio nazionale
In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.
Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-14