Art. 14 · Riunioni del consiglio del collegio nazionale
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo II

Art. 14

14 / 30

Riunioni del consiglio del collegio nazionale

In vigore dal 20 dic 1972
Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri. Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-14