Art. 19 · Timbro del perito agrario
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434Titolo III

Art. 19

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Timbro del perito agrario

In vigore dal 20 dic 1972
Il consiglio del collegio fornisce al perito agrario iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonché il nome del perito agrario e il numero della sua iscrizione all'albo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;731#art-rde-19