Art. 9
Comitato didattico
In vigore dal 8 set 1972
Il comitato didattico è composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal Corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all', n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.
Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell', nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti:
1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;
2) questioni concernenti l'attività degli istituti e delle scuole di cui all', n. 3), nonché i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta è chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia già parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attività o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate.
Il comitato esamina, altresì, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-9